Tempio Pausania, secondo il reato ascritto a Biancareddu, non è contemplata la sua ineleggibilità. Ecco la legge e i suoi aggiornamenti (Legge Severino 2012).

Tempio Pausania, 20 feb. 2015-

Secondo la legge vigente, per ciò che attiene al reato di Usurpazione di Pubbliche Funzioni, viene previsto quanto segue:

Nella colonna a sinistra la legge  disciplinata dall’art. 58 del suddetto testo unico enti locali (d.lgs. n. 267 del 2000), a destra si segnalano le novità introdotte dallo schema di decreto legislativo. Dalla lettura della legge si evince che l’art. 347 non è contemplato. Pertanto, ad onor del vero, Andrea Biancareddu risulterebbe candidabile

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; a) identica;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l’esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b); d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; e) identica;
e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cuiall’articolo 4, comma 1, lett, a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Questa precisazione, obbligatoria per chi come galluranews si è sempre contraddistinta per equità e distanza da qualsiasi appartenenza, ci viene imposta dall’obiettività con cui da sempre ci siamo orientati nella produzione di notizie di altre testate o di opinioni espresse.

Alla luce di quanto riportato, si può affermare che nulla osta al Dottor Biancareddu di potersi candidare alle prossime elezioni amministrative della città.

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