Tempio Pausania, la TASI, stabilita l’aliquota da applicare. Scadenza 16 ottobre 2014.

Tempio Pausania, 11 settembre 2014-

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Con  delibera  di Consiglio comunale  n° 21 DEL 04.09.2014 è stata stabilita, nella misura unica del 2 per mille,  l’aliquota da applicare ai fini dell’applicazione della Tasi (Tributo servizi indivisibili). All’interno maggiori informazioni.Il tributo sui servizi indivisibili – TASI – è istituito per finanziare i servizi erogati dai Comuni alla propria comunità.

L’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall’anno d’imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone:

1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principale;
2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi;
3. TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 19 DEL 04 SETTEMBRE 2014 E’ STATO APPROVATO IL REGOLAMENTO COMUNALE I.U.C. CHE DISCIPLINA I TRE TRIBUTI IMU +- TASI- TARI (V. ALLEGATO)

INFORMAZIONI RELATIVE A TASI:

CON DELIBERA DI C.C. N° 21 DEL 04.09.2014 E’ STATA STABILITA, NELLA MISURA UNICA DEL 2 PER MILLE, L’ALIQUOTA DA APPLICARE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA TASI – (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) – ANNO 2014

Il tributo sui servizi indivisibili – TASI – è istituito per finanziare i servizi erogati dai Comuni alla propria comunità.

 CHI DEVE PAGARE : chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari, (fabbricati e aree fabbricabili)

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto cioè dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene al locatore.

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, sia quest’ultimo cioè il titolare di diritto reale che l’occupante si considerano titolari di un’ autonoma obbligazione tributaria, essendo entrambi tenuti al pagamento del tributo.

La quota di versamento dell’ammontare complessivo dell’imposta è pari al:

70 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale;

30 per cento per l’occupante.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento (es: usufrutto, uso e abitazione).

PRESUPPOSTO: il possesso o la detenzione di:

 – fabbricati, comprese le unità immobiliari adibiti ad abitazione principale o assimilate a abitazione principale e relative pertinenze (C/2,C/6 e C/7), come definite ai fini dell’IMU

 – aree fabbricabili – Per le aree edificabili la base imponibile deve essere determinata tenendo conto del valore venale in comune commercio da definirsi con riferimento temporale al 1° gennaio dell’anno d’imposizione.

Il comune, al fine di fornire un utile orientamento per la valutazione delle aree, ha determinato dei valori medi di riferimento.(vedi tabella valori aree)

BASE IMPONIBILE: la base imponibile ai sensi del comma 675 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 è quella prevista per l’applicazione dell’IMU ed è pertanto costituita dal valore dell’immobile determinato applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, gli stessi moltiplicatori IMU individuati per le categorie catastali dei fabbricati assoggettati alla TASI, nonché se spettanti le eventuali riduzioni per storicità/inagibilità (così come previste per l’IMU)

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