Un chiaro ed efficace articolo sul reddito di cittadinanza scritto da Giuseppe Pirinu, consulente del lavoro a Tempio. Ringrazio Giuseppe per la premura avuita e per aver così prontamente risposto ad un approfondimento su questa possibilità messa in atto dall’attuale governo per contrastare la povertà in Italia.
« Il 17 Gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge che disciplina il “Reddito di Cittadinanza” che assume la denominazione abbreviata di “Rdc”. Con la Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019 si da attuazione al provvedimento. Adesso 60 giorni per la conversione in Legge. E’ legittimo pensare che in questa fase possano essere apportate delle modifiche al testo originale stante l’acceso dibattito, parlamentare e non, che si è sviluppato attorno alla misura.
Il “Rdc”, così come espressamente previsto nell’art. 1, comma1 del Decreto Legge (n. 4 del 28 Gennaio 2019) sarà la “ misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”.
La Legge di Bilancio 2019, approvata in via definitiva lo scorso 30 dicembre, ha previsto solo lo stanziamento di quella che può essere considerata la principale misura di “Politica Attiva” esistente nel nostro paese (appunto il Reddito di Cittadinanza), ma non conteneva nessun riferimento al testo che venne rimandato all’approvazione, così come è avvenuto, di un apposito Decreto Legge.
Giova evidenziare che per i nuclei composti da componenti che abbiano età pari o superiore ai 67 anni, la misura assumerà la denominazione di “Pensione di Cittadinanza”.
L’erogazione, salvo ulteriori rinvii, partirà dal prossimo mese di Aprile e spetterà a quei nuclei familiari aventi, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, i seguenti requisiti:
- Essere Cittadini Italiani o Comunitari, ovvero extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, residenti in Italia negli ultimi 10 anni (gli ultimi due in modo continuativo);
- ISEE inferiore ai 9360 euro;
- valore patrimoniale ai fini ISEE inferiore ai 30 mila euro (esclusa la prima casa);
- valore del patrimonio mobiliare ai fini ISEE non superiore ai 6 mila euro, aumentato secondo la composizione del nucleo familiare;
- reddito familiare massimo di 6000 euro (valore che aumenta in base alla composizione del nucleo familiare);
- nessun componente il nucleo familiare deve possedere navi ed imbarcazioni da diporto, o autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi precedenti, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore ai 1600 cc o moto superiore ai 250 cc se immatricolati per la prima volta nei due anni precedenti (salvo i mezzi destinati a persone con disabilità).
Importante sottolineare inoltre che il sussidio non spetta se un qualunque componente il nucleo familiare abbia interrotto per dimissioni un rapporto di lavoro subordinato nei 12 mesi precedenti la domanda, salvo le dimissioni non siano per giusta causa, e che nel “nucleo familiare” si ricomprendono anche i coniugi separati o divorziati che continuano ad avere la stessa residenza. Vengono ricompresi altresì nello stesso “nucleo” i figli maggiorenni fino a 26 anni non conviventi e fiscalmente a carico dei genitori, salvo non siano coniugati o abbiano figli.
Il “Rdc” è compatibile con la NASPI e con ogni altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.
Per poter ottenere il sussidio bisognerà presentare, già dal 6 Marzo prossimo, domanda all’INPS direttamente online sul sito www.redditodicittadinanza.gov.it , oppure attraverso gli Uffici Postali o i Centri di Assistenza Fiscale convenzionati. Una volta attribuito, i beneficiari dovranno recarsi presso i Centri per l’Impiego, o le Agenzie per il Lavoro autorizzate, per sottoscrivere un “Patto per il Lavoro”. Chi, invece, è in condizioni di disagio si dovrà recare presso i servizi sociali dei Comuni per sottoscrivere un “Patto per l’Inclusione Sociale”.
Questo percorso, dal quale sono esentati i Pensionati di Cittadinanza e i disabili, prevede che i richiedenti dovranno iscriversi ai sistemi informatici del lavoro, essere disponibili ad effettuare lavori di pubblica utilità, seguire percorsi di formazione ed accettare “congrue” offerte di lavoro (al terzo rifiuto perderanno il diritto ).
I datori di lavoro disponibili ad assumere questi soggetti (solo con contratto a tempo pieno ed indeterminato) dovranno iscriversi in un apposito sito. Avranno diritto, in caso di assunzione, ad uno sgravio contributivo corrispondente alla differenza tra quanto percepito dai soggetti beneficiari sino a quel momento e quanto avrebbero percepito sino al termine stabilito per la fine del sussidio (con un minimo di 5 mensilità ed un importo massimo mensile di 780 euro). Non potranno licenziare il soggetto prima di 24 mesi, salvo il rapporto non debba essere interrotto per giusta causa o giustificato motivo. L’assunzione deve determinare un incremento netto del personale normalmente occupato e sarà soggetto alla Regola Comunitaria del “deminimis”. Vantaggi anche per i titolari del sussidio che volessero intraprendere una attività autonoma. A loro è riconosciuto in unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità del “Rdc” nei limiti di 780 euro mensili.
Pesanti le sanzioni a carico di chi tenta di eludere la norma. Da due a sei anni di reclusione per chi fornisce false informazioni , o aiuti dolosamente a fornirle, oltre naturalmente la restituzione del beneficio indebitamente percepito. Stessa pena per quei componenti del nucleo familiare che lavorano in nero. Nell’ipotesi di mancata comunicazione all’INPS di variazioni reddituali o patrimoniali che possano incidere sulla misura, la sanzione è quella della reclusione da uno a tre anni. Previste anche sanzioni amministrative in caso di violazioni formali.
Il sussidio “RdC” (non soggetto ad IRPEF) avrà una durata massima di 18 mesi che potranno essere rinnovati (con una pausa di un mese) per ulteriori 18. Per i pensionati di cittadinanza l’intervento sarà continuativo. Perverrà sotto forma di carta acquisti (pagamento bollette, acquisto alimenti etc.) che comporterà una integrazione al reddito sino a 500 euro mensili per “single” elevabili a 1.050 euro per nuclei con tre adulti ed almeno due minori. Ulteriori 280 euro mensili (riproporzionati se il canone è inferiore) potranno essere corrisposti per l’affitto. Per i pensionati di cittadinanza, invece, l’integrazione al reddito sarà sino a 630 euro mensili (882 se i componenti del nucleo sono due) ed ulteriori 150 euro mensili (sempre da riproporzionare in caso di canone inferiore) per il pagamento dell’affitto.
In ipotesi di abitazione di proprietà gravata da mutuo viene concessa, in luogo del pagamento dell’importo equivalente al canone dell’affitto, una integrazione pari alla rata mensile del mutuo per un massimo di 150 euro mensili.
Potranno essere prelevati in contanti solamente sino a 100 euro mensili per ogni singolo individuo (sino a 210 euro secondo la composizione del nucleo familiare). La carta deve essere utilizzata anche per pagare le somme al locatore della casa o al concedente del mutuo. Il sussidio dovrà di norma essere speso entro il mese successivo a quello di erogazione.
Solo l’operatività dello strumento ne svelerà l’effettiva efficacia portando il nostro paese ad una equiparazione rispetto agli altri partner Europei dove misure di questo genere sono in atto da anni. La speranza è ovviamente quella di aver creato un “effettivo” strumento di sostegno alla povertà, che non si traduca però in forme di abuso peraltro pesantemente sanzionate».
Giuseppe Pirinu, consulente del lavoro