Guardia Medica, allertata per una visita ad una paziente, non ci va. La segnalazione da un paese gallurese.

Guardia Medica. Sono diverse le ragioni di questa segnalazione. La prima è fare ordine su una funzione che purtroppo, stanti le carenze degli ospedali, assume una importanza straordinaria. La seconda è conoscere quali siano i doveri e gli obblighi di chi è l’avamposto sanitario principale in un paese che ha un Pronto Soccorso di un ospedale vicino ma la paziente si trova allettata.

Il caso giunge da un paese gallurese, abbiamo omesso località e il nome del paziente, perché l’interessato non intende protestare ufficialmente. Lo scopo  è sapere quale funzione eserciti il sanitario che opera nella Guardia Medica.

“Sono due giorni che ha forte mal di pancia. Abbiamo chiamato tre volte e sempre in modo scocciato ha detto che dobbiamo portarla all’ospedale per fare un eco-addome. Ma, venire a fare una visita di controllo, niente da fare”.

L’uomo aggiunge anche :

“Abbiamo chiamato il 118 e  sono rimasti perplessi perché sarebbe dovuto  venire il medico della Guardia. E’ il loro lavoro e se uno è allettato devono comunque andare. Qualcuno mi ha consigliato di chiamare i carabinieri ma non l’ho fatto. Queste guardie mediche servono a qualcosa? Tra i loro compiti  c’è quello di recarsi in casa del malato?”

Nonostante l’uomo si sia recato direttamente alla Guardia Medica per convincere il sanitario a muoversi per almeno visitare il paziente, non solo non ha accettato ma è parso molto contrariato.

” Mi chiedo – scrive ancora l’uomo – se una persona è allettata e non può recarsi dalla guardia medica, cosa deve fare? Se la guardia medica senza vedere la paziente fa la diagnosi e dice di andare al pronto soccorso, è la sola cosa che le spetta di fare? Forse hanno avuto istruzioni di uscire meno possibile. Ora il paziente è al Pronto Soccorso da stamattina, ma sono due giorni che sta male e che avrebbe voluto almeno avere il conforto di una visita medica a casa”.

La normativa in merito .

Se è vero che il paziente non ha sempre diritto alla visita a domicilio da parte della guardia medica, può invece esigerla se c’è un’urgenza. Il dottore che, in tali situazioni, si limita a prescrivere per telefono le medicine da assumere può essere denunciato per omissione di atti d’ufficio. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza.  In sintesi, il pensiero espresso dalla Corte è il seguente: per pretendere la visita medica a domicilio è necessario che sussista una situazione di pericolo grave e urgente per la salute del paziente. Ma tale urgenza non va valutata “ex post”, ossia sulla scorta di quello che poi viene effettivamente riscontrato nel paziente all’atto dell’ingresso al pronto soccorso, ma ex ante”, ossia sulla base dei sintomi riferiti al medico. Ma procediamo con ordine e cerchiamo di capire qual è il senso di questa importante sentenza.

Obbligo di visita domiciliare se la sintomatologia mette a rischio la vita del paziente

Il medico ha sempre l’obbligo di fare la visita a domicilio tutte le volte in cui la sintomatologia riferita dal paziente sia tale da far sospettare un imminente pericolo di vita. al di là e a prescindere da quello che poi sarà l’effettivo responso medico e le cure adottate. Se c’è il rischio, infatti, che dai sintomi riferiti ci possa essere un grave danno alla salute, il sanitario ha l’obbligo di intervenire.

Secondo costante giurisprudenza, in caso di richiesta di visita domiciliare, perché si possa denunciare il dottore che non si reca a casa del malato è necessario che il rifiuto sia pretestuoso o aprioristico. Il medico ha, in realtà, piena discrezionalità scientifica: egli cioè ha autonomia nel valutare – secondo la sintomatologia descrittagli al telefono – se la situazione richieda un intervento d’urgenza.  Da valutare come grave o meno. A tal fine, però, a lui devono essere indicati in modo corretto e completo i sintomi affinché – sulla base di questi ultimi – il giudice possa valutare se il professionista abbia fatto una scelta attenta e prudente.

La Cassazione. In più occasioni affermato che integra il delitto di rifiuto di atti d’ufficio la condotta del medico in servizio di guardia medica che non aderisce alla richiesta di intervento domiciliare urgente. Quando si limita a consigliare per via telefonica la somministrazione di un farmaco, nonostante la diagnosi più “grave” venga scongiurata dal pronto soccorso. Il giudice può valutare la scelta del medico di non presentarsi alla visita domiciliare per accertare se tale valutazione sia stata fatta correttamente. Oppure, costituisca solo un pretesto per giustificare l’inadempimento dei propri doveri

Conclusioni

La segnalazione giunge da un uomo che vuole solo saperne di più su questa funzione di una Guardia Medica. Se a monte esista nel suo caso, una precisa disposizione, trattandosi di un caso particolare. Trattandosi di caso particolare è da considerarsi diverso o uguale a tutti gli altri? La giovane età, come ci ha detto, del sanitario è una giustificazione per una mancata visita domiciliare? Se la normativa contempla differenze tra l’anagrafe di chi chiede la visita o se invece sia da valutare la gravità sulla base di una telefonata di richiesta d’intervento. 

Infine, cosa si deve fare se una paziente non è in grado di muoversi da casa e, chiamato il 118, sia lo stesso servizio di emergenza a sottolineare che la Guardia Medica è obbligata a recarsi in casa? Il quadro appare abbastanza confuso ma in sostanza è assai semplice la dinamica dell’accaduto. Ad una chiamata alla Guardia Medica, il sanitario non è andato a casa della persona malata.

Queste segnalazioni dovrebbero servire a rendere la gente più informata. Sapere quali siano gli obblighi della Guardia Medica ed il comportamento dell’utenza qualora questi episodi possano ripetersi ancora. 

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