Restrizioni necessarie messe in atto in una ordinanza emanata oggi dal vice sindaco Addis. I punti del documento vertono su necessità impellenti derivate anche dal recente caso positivo riscontrato in ospedale a Tempio.
- sono fatti salvi gli spostamenti nei termini e modalità consentiti dal D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 articolo 1 lett. a) che prevede che gli stessi siano giustificabili – previe le autocertificazioni di legge – esclusivamente per:
- comprovate esigenze lavorative
- situazioni di necessità
- motivi di salute
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Coloro che si sposteranno dall’abitazione di residenza dovranno esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l’autocertificazione comprovante le ragioni dello spostamento dall’abitazione di residenza, di cui all’allegato A.
A titolo esemplificativo, è consentito spostarsi dall’abitazione di residenza per:
- fare la spesa per sostentamento (acquisto di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 del DPCM del 11.03.2020) e per l’acquisto di farmaci;
- situazioni familiari urgenti (assistenza congiunti malati);
- gestione quotidiana degli animali domestici da effettuarsi quanto più vicini a casa (esigenze fisiologiche e veterinarie)
- per recarsi nelle campagne in cui si detengono animali.
Restrizioni sulle attività motorie e pratiche sportive all’aperto.
- Fino al 25 marzo 2020 sono vietate le attività motorie e qualsiasi pratica sportiva svolte all’aperto in luoghi pubblici, in ragione, oltre che delle motivazioni fin qui espresse, dei rilevati assembramenti di persone e dell’impossibilità di effettuare controlli sul rispetto della distanza interpersonale di sicurezza.
L’inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato, e specificamente violazione dell’art. 650 c.p., e comporta l’applicazione della relativa sanzione penale, nonché della ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25 a euro 500, prevista per le violazioni delle disposizioni delle ordinanze sindacali, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
DISPONE
- Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva per tramite del Comando della Polizia Locale, delle Forze di Polizia e di chiunque altro spetti di farla osservare.
- Che la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Sassari, al Comando Stazione dell’Arma dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia di Stato e alla Tenenza della Guardia di Finanza;
- Che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione.

RACCOMANDA
Il rispetto del divieto di assembramenti di qualsiasi genere.
Sempre e in ogni caso l’osservanza della distanza interpersonale di almeno 1 mt.
Rigorosa cura e rispetto delle norme dell’igiene personale e degli ambienti in cui si vive e lavora.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna ovvero in applicazione del D.P.R. n° 1199/1971 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.