Tempio Pausania, Abbanoa, a Bosa è successo questo! Se l’acqua è non potabile il canone si riduce del 50% e su quei consumi passati vige la prescrizione.

Tempio Pausania, 25 giu. 2016-

Sulla vicenda consumi passati di acqua, che Abbanoa sta sollecitando, in relazione ad anni che vanno dal 2005 al 2011, è importante leggere cosa è successo a Bosa ad un utente che ha fatto ricorso ad un Giudice di Pace e ha vinto la causa. Ecco il testo dell’articolo che è apparso sul giornale on line Bentos.it. In sostanza, dice la sentenza, se l’acqua è non potabile si applica la riduzione del 50% del canone previsto, se la società che gestisce il servizio ha provocato dei disagi (e ne sappiamo qualcosa)  e se sui consumi passati esiste la prescrizione, occorre allertare tutti su questa sentenza e, prima di pagare le bollette che sono giunte in questi giorni, riunire la popolazione e attivare  giusti criteri di tutela legale. Si invitano i consiglieri e la Giunta che amministra questa città a provvedere a prendere in considerazione queste istanze.

«Il Giudice di Pace di Oristano ha dato ragione a un cittadino bosano in un procedimento civile contro Abbanoa creando un importante precedente anche nel territorio. Tutto alla luce di un’ordinanza sindacale che dal 2001 al 2010 accertava la non potabilità dell’acqua nel Comune. Il gestore idrico chiedeva infatti il pagamento di una somma, pari a circa 2000 euro, inquadrandola come un credito per fatture che venivano registrate come non pagate. Abbanoa faceva riferimento a un periodo – risalente addirittura al 2006 – in cui sussisteva però la prescrizione di una parte del dovuto e in cui la non potabilità dell’acqua era documentata. È stato pertanto riconosciuto al consumatore il diritto a una riduzione del 50 per cento del canone idrico in questione, non potendo oltretutto essere corrisposta la quota per la depurazione ed essendo venute meno nel servizio – ha così spiegato Giuseppe Accardi, Giudice di Oristano – vere e proprie «qualità essenziali». Sarà Abbanoa a pagare tutte le spese legali.

Galeotto fu un sollecito di pagamento con preavviso di sospensione fornitura

La vicenda ha inizio nel mese di agosto del 2013, quando un cittadino bosano riceve una diffida ad adempiere per il mancato pagamento di consumi idrici, per i quali non aveva mai ricevuto alcuna analoga richiesta. Le fatture precedenti risultavano regolarmente pagate, perciò il consumatore – giustificando la scelta con la parziale prescrizione e con la non potabilità dell’acqua – inoltrava formale reclamo senza però ricevere alcuna risposta. Abbanoa inviava qualche tempo più tardi all’utente un ulteriore sollecito di pagamento con preavviso di sospensione di fornitura, costringendo il cittadino stesso a tutelarsi e a instaurare un procedimento civile. Il Giudice di Pace di Oristano ha recentemente riconosciuto l’inadempienza del gestore.

Riduzione del canone e condanna di Abbanoa al pagamento delle spese

Nella sentenza che dà ragione all’utente bosano, Abbanoa ammette come non dovuta una grossa parte di quelle somme. Il credito doveva essere infatti adeguato al regime prescrittivo dei cinque anni. Il Giudice oristanese, facendo riferimento a un’ordinanza sindacale in vigore presso il Comune di Bosa dal 21 maggio del 2001 al 26 marzo del 2010, metteva però l’accento sulla non potabilità dell’acqua, determinando una riduzione del 50 per cento del canone idrico dovuto nei periodi in cui il disservizio era stato accertato, in riferimento a usi non alimentari. Con un’ordinanza del 2015 – richiamando principi enunciati dalla Corte Costituzionale – era stata proprio la Cassazione a dichiarare inesigibile un pagamento in assenza di depurazione.

La giurisprudenza è inequivocabile, casi simili rischiano di moltiplicarsi nell’isola: al pagamento del canone deve corrispondere con la risorsa idrica anche una serie di servizi che rientrano a pieno titolo nel computo complessivo. Nel caso specifico, Abbanoa è stata anche condannata a farsi carico della totalità delle spese del procedimento e di quelle necessarie a instaurare la causa.

«Si tratta di un precedente importante – commentano gli avvocati che hanno messo mano alle carte, Valeria DettoriGianlorenzo Tealdi –, perché un Giudice ha chiarito che esistono dei precisi obblighi contrattuali di Abbanoa nei confronti dei cittadini, ai quali non si può richiedere il pagamento di servizi mai erogati o a una tariffa sproporzionata rispetto al servizio offerto, come nel caso della somministrazione di acqua non potabile. Appare inoltre irragionevole richiedere il pagamento di fatture pregresse, spesso con importi elevati, le quali risultano palesemente prescritte».

L’episodio bosano e la questione dei conguagli, un incontro con Adiconsum

Il caso bosano richiama adesso la vicenda dei conguagli regolatori con i quali Abbanoa richiede oggi, retroattivamente, un adeguamento del costo dell’acqua a far data dal 2005 fino al 2011 sulla base dei consumi del 2012.

In conclusione, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».

Related Articles